Definizione
L'infortunio in itinere è definito come l'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al luogo di lavoro (tragitto casa - lavoro - casa), oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro (tragitto lavoro - lavoro; un esempio: tragitto tra la sede aziendale ed il cliente, presso il quale si eroga consulenza).Come spesso accade, se in azienda non è presente un servizio di mensa, l'infortunio in itinere può ricomprendere anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello in cui si consumano i pasti. La riforma del 2000 (D.Lgs. 38/2000) ha per la prima volta legislativamente inserito nella tutela assicurativa l'infortunio in itinere. Il più recente sviluppo giurisprudenziale – ed a questo si è fatto riferimento nella stesura della normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) - ha superato il principio di rischio specifico, riconoscendo l'indennizzabilità di infortuni avvenuti durante il cammino a piedi (ed in assenza di particolari condizioni di rischio), oppure nel corso del trasporto su mezzo pubblico. Infatti è ormai affermato che la discezionalità nel riconoscere l'indennizzo sta semplicemente nella finalità di recarsi al lavoro e/o di ritornarne.
Infortunio occorso in missione e in trasferta
Sono casi specifici quelli di trasferta e/o missione, poiché in tale situazione, il tragitto dal luogo in cui si trova l'abitazione del lavoratore (scelta personale) a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa è imposto dal datore di lavoro.
Ciò implica che l'evento infortunistico verificatosi tra l'abitazione e il luogo di lavoro temporaneamente diverso (missione) è individuabile come incidente in itinere, poiché tutto ciò che accade nel corso della missione deve essere considerato strettamente collegato all'attività lavorativa. Resta comunque valido il principio per cui l'evento non è coperto da polizza assicurativa se il lavoratore pone in essere un rischio diverso o aggravato rispetto a quello normale (secondo un criterio di ragionevolezza) o per aspetti finalistici (motivo dello spostamento estraneo al lavoro) o topografico (luogo non ricollegabile ad attività lavorativa).
Sono da considerarsi incidenti in itinere anche quelli occorsi lungo il tragitto lavoro - albergo in cui il lavoratore stesso dovrà, per esempio, pernottare. Quindi le uniche due cause di esclusione dall'indennizzo per incidente in itinere in missione e/o trasferta, sono:
- evento che si verifica nel corso di un'attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;
- nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l'evento è riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato da tali scelte.
Incidente in stanza d'albergo
E' il caso in cui il lavoratore dimora temporaneamente in una stanza d'albergo: un incidente rientra tra quelli in itinere?
La Corte Suprema di Cassazione non equipara gli eventi accaduti in una stanza di albergo a quelli avvenuti nella privata abitazione, "in primo luogo poiché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta – e perciò è necessariamente connesso con l'attività lavorativa - e in secondo luogo poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione".
Quindi si devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti di cui sopra, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell'inizio fino al rientro presso la propria abitazione.