In materia di salute e sicurezza sul lavoro, in base all'articolo 1 del Decreto 6 marzo 2013, si considera qualificato il formatore in possesso almeno di Diploma di scuola secondaria di secondo grado (con clausola di salvaguardia per chi già svolge l'attività di formatore) ed uno dei sei requisiti aggiuntivi e individuati nell'Allegato al Decreto.
Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli Artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., regolati dagli Accordi del 21 dicembre 2011.
All'articolo 4 si specifica che per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto, i Datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori solo se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del RSPP di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'Accordo del 21 dicembre 2011.
Al termine di tale periodo il datore di lavoro, in qualità di formatore, deve poter dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nell'Allegato al Decreto del 6 marzo 2013.
Si tratta, in ogni modo, di requisiti minimi che non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell'avviso del Decreto (Comunicato del Ministero del Lavoro in GU n. 65 del 18 marzo).
Il decreto entrerà in vigore a dodici mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e quindi il giorno 18 Marzo 2014.
Il testo del Decreto è reperibile gratuitamente qui di seguito.