Sei titolare di una piccola impresa? Hai almeno un dipendente? Sei sicuro di essere in regola in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
La Sicurezza sul Lavoro è una delle questioni più importanti e al tempo stesso più sottovalutate nel panorama italiano. La materia è in continua evoluzione e di conseguenza bisogna continuamente attivarsi per adeguarsi e attuare gli adempimenti necessari per essere sempre in regola. Infatti, tutte le imprese con sedi localizzate sul territorio italiano con almeno un lavoratore, devono attuare alcuni adempimenti minimi per essere in regola con la normativa attualmente vigente in Salute e Sicurezza sul Lavoro, ossia il D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
Il fine ultimo della sicurezza sul lavoro è duplice: garantire l’integrità dei lavoratori ed evitare dure sanzioni a carico dei datori di lavoro.
Di seguito andremo a illustrare gli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda la consulenza e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Disposizioni normative in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro
Nell’ordinamento italiano si discute della salute nell’articolo 32 della Costituzione italiana, dove viene riconosciuta come diritto fondamentale dell'individuo, negli articoli 589 e 590 del Codice penale, che con il fine della tutela prevedono i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e nell’articolo 2087 del Codice civile, che impone a tutti i datori di lavoro l’adozione di misure necessarie alla tutela dell’integrità dei lavoratori.
A render tutto più chiaro ci pensa il D.lgs. 81/2008, più comunemente noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Testo Unico è considerato l’ossatura in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ha avuto il merito di riformare, riunire e armonizzare, abrogandole, tutte le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Il d.lgs. 81/2008 propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, attraverso:
- L'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischio;
- La riduzione, che deve tendere al minimo, del rischio;
- Il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
- L'elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di un’organizzazione;
Il d.lgs. 81/2008 si applica nello specifico a:
- Tutti i settori di attività, pubblici e privati;
- Tutte le tipologie di rischio;
- Tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi;
- Tutti i soggetti equiparati ai lavoratori. Tra i quali:
- I soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto
- Associati in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del Codice civile;
- I beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (alternanza scuola/lavoro);
- Allievi degli istituti di istruzione e universitari e partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si usano laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;
- Volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Protezione civile;
- Lavoratori agili o smart workers;
- Lavoratori occasionali pagati con Voucher o Buoni Lavoro.
L’organigramma dell’azienda
Il primo aspetto da sottolineare all’interno di un’azienda è quello di definire le figure al suo interno. L’organigramma di un’azienda è costituito da un insieme di figure operanti all’interno della stessa.
Si tratta di:
- Datore di lavoro: ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro è dunque il principale garante della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- Dirigente: colui che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Il datore di lavoro può delegare al dirigente numerosi obblighi;
- Preposto: è il soggetto che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. A differenza del dirigente, il preposto non ha un ruolo organizzativo, ma di controllo; Lavoratore: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
- Responsabile e addetti del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP e ASPP): l’incarico di RSPP può essere assunto direttamente dal datore di lavoro, oppure quest’ultimo può nominare un dipendente interno dell’azienda o una persona esterna. In assenza del personale interno in possesso di attitudini, capacità e requisiti adeguati, è obbligatorio ricorrere a un RSPP esterno. I requisiti e le capacità professionali del RSPP e degli eventuali addetti al SPP (ASPP) devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorativa;
- Addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso: sono i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione degli incendi e di lotta antincendio, del primo soccorso e salvataggio, dell’evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e della gestione di situazioni di emergenza in generale;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Medico competente: il dottore che, in possesso di titoli e requisiti specifici, viene nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria;
- Progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori.
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